Art. 7.
(Promozione di un sistema formativo integrato).

      1. Il Ministero degli affari esteri assicura, attraverso l'articolazione complessiva delle sue attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per livelli di competenza linguistica, compatibile con la percorribilità del sistema curricolare integrato.
      2. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, cura:

          a) la predisposizione di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di sostegno all'integrazione delle comunità italiane all'estero;

 

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          b) il concorso alla predisposizione, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni stipulati con le autorità locali, di un sistema curricolare di formazione linguistica e culturale a favore di studenti frequentanti scuole del Paese ospitante;

          c) la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema curriculare e l'incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;

          d) l'attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e che risulti spendibile, nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati;

          e) l'identificazione e l'attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all'integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi.

      3. L'attuazione delle disposizioni del comma 2 avviene a livello locale nel pieno rispetto del sistema educativo del Paese ospitante.