1. Il Ministero degli affari esteri assicura, attraverso l'articolazione complessiva delle sue attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per livelli di competenza linguistica, compatibile con la percorribilità del sistema curricolare integrato.
2. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, cura:
a) la predisposizione di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di sostegno all'integrazione delle comunità italiane all'estero;
b) il concorso alla predisposizione, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni stipulati con le autorità locali, di un sistema curricolare di formazione linguistica e culturale a favore di studenti frequentanti scuole del Paese ospitante;
c) la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema curriculare e l'incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;
d) l'attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e che risulti spendibile, nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati;
e) l'identificazione e l'attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all'integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi.
3. L'attuazione delle disposizioni del comma 2 avviene a livello locale nel pieno rispetto del sistema educativo del Paese ospitante.